Rigetto definitivo dell’opposizione
Il rigetto definitivo rimuove l’opposizione quando il creditore dispone di una decisione esecutiva o di un titolo equivalente.
Il rigetto definitivo dell’opposizione è una fase sommaria dell’esecuzione in Svizzera. È concesso quando il creditore presenta una sentenza esecutiva, una transazione giudiziaria, un lodo arbitrale, una decisione amministrativa o un titolo comparabile che accerta il debito. Il giudice non riesamina il merito, ma verifica se il titolo è esecutivo e copre il credito posto in esecuzione. Se accolto, il creditore può proseguire l’esecuzione. Le difese del debitore sono limitate, ad esempio pagamento, dilazione, prescrizione o vizi dell’esecutività.