Immunità diplomatica
L’immunità diplomatica protegge missioni diplomatiche, agenti diplomatici e determinati familiari o membri del personale da specifici ambiti della giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato ricevente. La sua funzione è pratica: consentire relazioni diplomatiche efficaci, non attribuire privilegi personali. Lo Stato inviante può rinunciare all’immunità e i diplomatici restano tenuti a rispettare le leggi locali. In Svizzera il tema è rilevante per la presenza di molte ambasciate e missioni internazionali, in particolare a Berna e Ginevra.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.