Glossario / Esecuzione e fallimento

Piano di ripartizione

Il piano di ripartizione è allestito quando il ricavo della realizzazione è disponibile per il pagamento. Nella prassi svizzera dell’esecuzione e del fallimento considera i crediti ammessi, i ranghi legali, le garanzie, le spese e un eventuale dividendo provvisorio o finale. I creditori possono verificare se il calcolo corrisponde alla graduatoria e alle regole di priorità applicabili. Le contestazioni vanno sollevate con i rimedi previsti. Il piano attua concretamente la soddisfazione collettiva e l’ordine dei pagamenti.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.