Glossario / Diritto di famiglia

Ordini di protezione contro la violenza domestica

In Svizzera la protezione contro la violenza domestica può comprendere misure di polizia, provvedimenti civili come l’allontanamento dall’abitazione, divieti di contatto o di avvicinamento, e procedimenti penali se vi sono reati sospetti. Le misure possono essere urgenti e temporanee, poi riesaminate o prorogate dall’autorità o dal giudice competente. Servono a prevenire ulteriori violenze, minacce, stalking o controllo coercitivo e possono proteggere anche i figli. La violazione di un ordine può avere conseguenze gravi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.