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Obbligo di fedeltà del lavoratore

L’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di tutelare gli interessi legittimi del datore di lavoro durante il rapporto e talvolta dopo.

Nel diritto svizzero del lavoro, il lavoratore deve svolgere l’attività con lealtà e salvaguardare gli interessi legittimi del datore di lavoro. L’obbligo comprende riservatezza, cura dei beni e dei dati, prevenzione dei conflitti d’interesse e limiti ad attività concorrenti durante il rapporto. La sua intensità dipende da funzione, responsabilità, accesso a informazioni sensibili e attività dell’impresa. Dopo la cessazione del contratto l’obbligo si restringe, ma segreti commerciali e validi patti di non concorrenza possono continuare a vincolare.

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