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Obbligo di cooperazione

L’obbligo di cooperazione impone alle parti, e entro certi limiti ai terzi, di contribuire all’accertamento dei fatti rilevanti.

Il processo civile svizzero è in larga misura dominato dalle parti, ma prevede obblighi di cooperazione nell’accertamento dei fatti e nell’assunzione delle prove. Una parte può essere tenuta a comparire, rispondere a domande, produrre documenti o tollerare accertamenti. Anche i terzi possono avere obblighi limitati. Tali doveri sono bilanciati da diritti di rifiuto, segreti professionali, interessi alla riservatezza e tutela contro l’autoincriminazione. Il rifiuto ingiustificato di una parte può influire sulla valutazione delle prove.