Obbligo di cooperazione
Il processo civile svizzero è in larga misura dominato dalle parti, ma prevede obblighi di cooperazione nell’accertamento dei fatti e nell’assunzione delle prove. Una parte può essere tenuta a comparire, rispondere a domande, produrre documenti o tollerare accertamenti. Anche i terzi possono avere obblighi limitati. Tali doveri sono bilanciati da diritti di rifiuto, segreti professionali, interessi alla riservatezza e tutela contro l’autoincriminazione. Il rifiuto ingiustificato di una parte può influire sulla valutazione delle prove.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.