Glossario / Diritto costituzionale

Eleggibilità

L’eleggibilità, detta anche diritto di voto passivo, indica la capacità di essere eletti o nominati a una carica pubblica. In Svizzera le condizioni variano secondo il livello istituzionale e la funzione interessata. Possono riguardare cittadinanza, età, domicilio, godimento dei diritti politici, incompatibilità o conflitti d’interesse. L’eleggibilità completa il diritto di voto attivo ma non coincide necessariamente con esso. Le esclusioni richiedono una base legale, uno scopo istituzionale legittimo e il rispetto di uguaglianza e proporzionalità.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.