Glossario / Diritto costituzionale e pubblico avanzato

Poteri d’emergenza

I poteri d’emergenza consentono alle autorità di agire rapidamente durante crisi come guerra, pandemie, catastrofi naturali, gravi minacce alla sicurezza o forti perturbazioni economiche. In Svizzera devono inserirsi nei quadri costituzionali e legali, rispettare le competenze federali e cantonali e restare vincolati a necessità e proporzionalità. L’azione d’emergenza può concentrare temporaneamente le decisioni o accelerare procedure, ma non deve diventare governo ordinario. Controllo democratico, sindacato giudiziario ove disponibile, trasparenza, limiti temporali e successiva convalida o correzione legislativa sono garanzie cruciali contro abusi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.