Glossario / Procedura civile e contenzioso civile

Esecutività

Nel processo civile svizzero, una decisione o una transazione giudiziale è esecutiva quando il creditore può ricorrere ai mezzi statali per ottenere l’adempimento, come pagamento, consegna, omissione o compimento di un atto. L’esecutività spesso segue la cosa giudicata, ma alcune decisioni possono essere provvisoriamente esecutive o richiedere passaggi ulteriori. Il percorso dipende dall’obbligo: le pretese pecuniarie sono normalmente fatte valere mediante esecuzione per debiti, le altre tramite misure giudiziarie. Il dispositivo deve essere chiaro e sufficientemente determinato.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.