Esecuzione in via di realizzazione del pegno
In Svizzera il creditore il cui credito è garantito da pegno ricorre di regola all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per ottenere pagamento sul bene gravato. Questa procedura si distingue dall’esecuzione ordinaria mediante pignoramento o fallimento, perché il pegno è la fonte primaria di soddisfazione. L’ufficio gestisce precetto esecutivo, eventuali opposizioni, realizzazione e ripartizione del ricavo secondo le fasi applicabili. Se il ricavo non copre il debito, può essere rilasciato un documento per lo scoperto e restano possibili ulteriori passi.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.