Glossario / Esecuzione e fallimento

Esecuzione in via di realizzazione del pegno

In Svizzera il creditore il cui credito è garantito da pegno ricorre di regola all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per ottenere pagamento sul bene gravato. Questa procedura si distingue dall’esecuzione ordinaria mediante pignoramento o fallimento, perché il pegno è la fonte primaria di soddisfazione. L’ufficio gestisce precetto esecutivo, eventuali opposizioni, realizzazione e ripartizione del ricavo secondo le fasi applicabili. Se il ricavo non copre il debito, può essere rilasciato un documento per lo scoperto e restano possibili ulteriori passi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.