Glossario / Diritto internazionale privato

Esecuzione delle sentenze straniere

L’esecuzione di una sentenza straniera permette in Svizzera l’adozione di misure coercitive, come l’esecuzione su beni o ordini volti a imporre una prestazione. Di regola richiede il riconoscimento e, se necessario, una dichiarazione di esecutività. Le autorità svizzere esaminano competenza, definitività, notificazione e diritto di essere sentito, ordine pubblico e trattati applicabili. Le condanne pecuniarie sono poi attuate tramite gli strumenti svizzeri di esecuzione. L’esecuzione si distingue dal riconoscimento perché implica coercizione statale.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.