Procedura esecutiva
La procedura esecutiva impone il pagamento o l’adempimento di una pretesa, in Svizzera tramite esecuzione o giudice.
La procedura esecutiva traduce una pretesa giuridica in misure coercitive contro il debitore o i suoi beni. In Svizzera, i crediti pecuniari sono di regola perseguiti dagli uffici d’esecuzione, mediante pignoramento, fallimento o realizzazione del pegno a seconda del debitore e del credito. Le obbligazioni non pecuniarie richiedono normalmente l’intervento del giudice e misure specifiche. La procedura è processuale; opposizioni, rigetto dell’opposizione, misure cautelari o riconoscimento di decisioni possono incidere sull’esito.