Glossario / Rimedi ed esecuzione

Procedura esecutiva

La procedura esecutiva traduce una pretesa giuridica in misure coercitive contro il debitore o i suoi beni. In Svizzera, i crediti pecuniari sono di regola perseguiti dagli uffici d’esecuzione, mediante pignoramento, fallimento o realizzazione del pegno a seconda del debitore e del credito. Le obbligazioni non pecuniarie richiedono normalmente l’intervento del giudice e misure specifiche. La procedura è processuale; opposizioni, rigetto dell’opposizione, misure cautelari o riconoscimento di decisioni possono incidere sull’esito.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.