Sfratto
Lo sfratto si pone quando il conduttore non lascia i locali dopo la valida cessazione della locazione o la fine di un altro diritto di occupazione. In Svizzera il locatore non può agire di propria iniziativa rimuovendo persone o beni. Deve ottenere una decisione o un ordine esecutivo nella procedura competente, talvolta dopo conciliazione o in via sommaria a seconda del caso. L’esecuzione spetta alle autorità competenti. Il conduttore può ancora sollevare eccezioni procedurali ammesse o contestare la disdetta se consentito.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.