Esaurimento
L’esaurimento comporta che, dopo la lecita immissione in commercio di un bene che incorpora un diritto di proprietà intellettuale da parte del titolare o con il suo consenso, determinati diritti di distribuzione su quell’esemplare si consumano. L’acquirente può di regola rivenderlo o trasferirlo, mentre restano vietate riproduzioni, modifiche o usi ingannevoli del marchio. In Svizzera le regole variano secondo il diritto interessato, in particolare per brevetti, marchi e diritto d’autore. È centrale per importazioni parallele e mercati dell’usato.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.