Glossario / Diritto della locazione

Disdetta straordinaria

La disdetta straordinaria deroga ai termini e alle scadenze ordinarie. Nel diritto svizzero della locazione è ammessa solo in situazioni particolari, come grave violazione contrattuale, mora nel pagamento dopo diffida corretta, impossibilità d’uso, circostanze legate al fallimento o altri motivi riconosciuti. Poiché abbrevia la durata attesa del rapporto, forma, tempistica e passaggi preliminari sono decisivi. La parte destinataria può contestarla davanti all’autorità di conciliazione competente se i presupposti sono controversi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.