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Disdetta straordinaria

La disdetta straordinaria termina anticipatamente la locazione o con preavviso ridotto per motivi riconosciuti dal diritto.

La disdetta straordinaria deroga ai termini e alle scadenze ordinarie. Nel diritto svizzero della locazione è ammessa solo in situazioni particolari, come grave violazione contrattuale, mora nel pagamento dopo diffida corretta, impossibilità d’uso, circostanze legate al fallimento o altri motivi riconosciuti. Poiché abbrevia la durata attesa del rapporto, forma, tempistica e passaggi preliminari sono decisivi. La parte destinataria può contestarla davanti all’autorità di conciliazione competente se i presupposti sono controversi.