Glossario / Diritto delle obbligazioni

Requisito di forma

Il diritto privato svizzero parte dal principio della libertà di forma: i contratti sono validi senza forma speciale, salvo diversa previsione della legge o delle parti. La forma può avere funzioni probatorie, di avvertimento, di pubblicità o di protezione. A seconda della fonte e dello scopo, la sua violazione può comportare nullità, inefficacia obbligatoria o svantaggi probatori. Le parti possono inoltre convenire una riserva di forma. Forme rilevanti sono la forma scritta semplice, quella qualificata e l’atto pubblico.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.