Requisito di forma
Il diritto privato svizzero parte dal principio della libertà di forma: i contratti sono validi senza forma speciale, salvo diversa previsione della legge o delle parti. La forma può avere funzioni probatorie, di avvertimento, di pubblicità o di protezione. A seconda della fonte e dello scopo, la sua violazione può comportare nullità, inefficacia obbligatoria o svantaggi probatori. Le parti possono inoltre convenire una riserva di forma. Forme rilevanti sono la forma scritta semplice, quella qualificata e l’atto pubblico.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.