Fondazione
Una fondazione svizzera è costituita quando il fondatore destina irrevocabilmente beni a uno scopo lecito e determinato, di regola mediante atto pubblico o disposizione a causa di morte. Non ha soci né azionisti. Il consiglio di fondazione amministra il patrimonio secondo l’atto di fondazione e i regolamenti. La maggior parte delle fondazioni è soggetta a vigilanza pubblica, con regole specifiche per gli istituti di previdenza. È usata per scopi benefici, culturali, familiari o di previdenza professionale.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.