Libera prestazione dei servizi
La libera prestazione dei servizi permette a un prestatore stabilito in uno Stato membro dell’UE di offrire temporaneamente servizi in un altro Stato, e tutela anche i destinatari che si spostano per riceverli. Le prescrizioni dello Stato ospite sono limitate se discriminatorie, duplicative o sproporzionate, pur restando possibile una regolazione di interesse pubblico. La Svizzera non fa parte del mercato interno UE in quanto tale. I servizi transfrontalieri con la Svizzera dipendono da impegni bilaterali, regole settoriali, distacco, soggiorno e riconoscimento delle qualifiche.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.