Glossario / Diritto dei diritti umani

Divieto di tortura

Il divieto di tortura è un diritto umano assoluto: nessuna emergenza, interesse pubblico o consenso può giustificare tortura o trattamenti inumani o degradanti. Vincola le autorità e richiede prevenzione, indagini effettive, responsabilità e protezione delle persone detenute o vulnerabili. In Svizzera deriva da garanzie costituzionali e obblighi internazionali ed è centrale per giustizia penale, polizia, carceri, asilo ed estradizione. Il principio di non-refoulement vieta il rinvio verso un Paese dove esiste un rischio reale di tali maltrattamenti.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.