Libertà di associazione
La libertà di associazione protegge l’organizzazione collettiva per scopi politici, sociali, culturali, professionali o comunque leciti. Comprende il diritto di creare associazioni, aderirvi volontariamente, partecipare alle loro attività e, di regola, non essere costretti a farne parte. In Svizzera sostiene la società civile, i partiti politici, i sindacati e molte associazioni di diritto privato. Le ingerenze sono ammissibili solo su base legale, per un interesse pubblico legittimo e nel rispetto della proporzionalità.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.