Glossario / Diritto dei diritti umani

Libertà di associazione

La libertà di associazione protegge l’organizzazione collettiva per scopi politici, sociali, culturali, professionali o comunque leciti. Comprende il diritto di creare associazioni, aderirvi volontariamente, partecipare alle loro attività e, di regola, non essere costretti a farne parte. In Svizzera sostiene la società civile, i partiti politici, i sindacati e molte associazioni di diritto privato. Le ingerenze sono ammissibili solo su base legale, per un interesse pubblico legittimo e nel rispetto della proporzionalità.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.