Libertà di religione e di coscienza
La libertà di religione e di coscienza tutela la libertà interiore di avere, cambiare o rifiutare convinzioni religiose o filosofiche, e la libertà esteriore di esprimerle e praticarle individualmente o collettivamente. Comprende culto, simboli religiosi, insegnamento, vita comunitaria e posizioni di coscienza, proteggendo anche la non credenza. In Svizzera opera in una società pluralistica e in un sistema federale nel quale i Cantoni hanno un ruolo importante nei rapporti con le comunità religiose, nel rispetto delle garanzie costituzionali. Le restrizioni possono fondarsi su ordine pubblico, salute, sicurezza, uguaglianza, obblighi scolastici o diritti altrui, ma devono avere base legale ed essere proporzionate. Lo Stato deve evitare coercizioni e agire con neutralità equa.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.