Buona fede
Principio generale che impone un comportamento leale, onesto e coerente e protegge l’affidamento legittimo nei rapporti giuridici.
La buona fede impone a privati e autorità un comportamento onesto, leale e non contraddittorio. Nel diritto svizzero opera sia nel diritto pubblico sia nel diritto privato. Una persona può invocare assicurazioni chiare di un’autorità o una prassi amministrativa stabile quando il suo affidamento è legittimo e ha adottato disposizioni in base ad esso. Nel diritto privato la buona fede orienta interpretazione, adempimento e divieto dell’abuso di diritto. Non protegge l’affidamento negligente, contrario a una norma chiara o fondato su informazioni ambigue.