Impossibilità della prestazione
L’impossibilità della prestazione sussiste quando l’atto promesso non può essere eseguito; gli effetti dipendono da momento e colpa.
L’impossibilità della prestazione significa che la prestazione convenuta non può essere eseguita. Nel diritto svizzero delle obbligazioni, l’impossibilità iniziale può incidere sulla nascita di un’obbligazione valida, mentre quella sopravvenuta riguarda una prestazione inizialmente possibile ma poi divenuta impossibile. Le conseguenze dipendono dalla responsabilità del debitore, dal carattere oggettivo o personale dell’impossibilità e dalla possibilità di una prestazione sostitutiva o di risarcimento. Se nessuna parte è in colpa e l’esecuzione è davvero impossibile, l’obbligazione può estinguersi, con eventuale restituzione.