Impossibilità della prestazione
L’impossibilità della prestazione significa che la prestazione convenuta non può essere eseguita. Nel diritto svizzero delle obbligazioni, l’impossibilità iniziale può incidere sulla nascita di un’obbligazione valida, mentre quella sopravvenuta riguarda una prestazione inizialmente possibile ma poi divenuta impossibile. Le conseguenze dipendono dalla responsabilità del debitore, dal carattere oggettivo o personale dell’impossibilità e dalla possibilità di una prestazione sostitutiva o di risarcimento. Se nessuna parte è in colpa e l’esecuzione è davvero impossibile, l’obbligazione può estinguersi, con eventuale restituzione.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.