Attività inventiva
L’attività inventiva è un requisito fondamentale della brevettabilità. L’invenzione deve differire dallo stato della tecnica in modo non ovvio per la persona esperta del settore tecnico interessato alla data di deposito o di priorità. La valutazione considera il problema tecnico, la soluzione rivendicata e le conoscenze disponibili allora, evitando giudizi col senno di poi. Nella prassi svizzera ed europea, una modifica di routine o una combinazione prevedibile di elementi noti di solito non basta; può bastare un contributo tecnico non ovvio.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.