Contratto di locazione
Il contratto di locazione attribuisce al conduttore l’uso di un bene contro pagamento della pigione pattuita.
Nel diritto svizzero il contratto di locazione sorge quando le parti concordano l’uso di un bene o di locali contro pagamento di una pigione. Può essere scritto, orale o tacito, ma per abitazioni e locali commerciali la forma scritta è raccomandata. Di regola disciplina oggetto, pigione, spese accessorie, garanzia, durata, termini di disdetta e regolamento della casa. Le norme imperative di protezione prevalgono sulle clausole contrattuali sfavorevoli al conduttore.