Cosa giudicata
La cosa giudicata indica la definitività vincolante di una decisione quando i rimedi ordinari non sono più disponibili.
Nel diritto processuale svizzero, una decisione passa in cosa giudicata quando non può più essere impugnata con rimedi ordinari o quando tali rimedi non impediscono più la definitività rilevante. Si distingue tra cosa giudicata formale, ossia l’immodificabilità nel procedimento, e cosa giudicata materiale, che vincola parti e giudici sull’oggetto deciso in procedimenti successivi. Portata ed effetti dipendono dal tipo di decisione, dal rimedio e dall’oggetto della lite. La cosa giudicata è collegata all’esecutività, ma non coincide con essa.