Cosa giudicata
Nel diritto processuale svizzero, una decisione passa in cosa giudicata quando non può più essere impugnata con rimedi ordinari o quando tali rimedi non impediscono più la definitività rilevante. Si distingue tra cosa giudicata formale, ossia l’immodificabilità nel procedimento, e cosa giudicata materiale, che vincola parti e giudici sull’oggetto deciso in procedimenti successivi. Portata ed effetti dipendono dal tipo di decisione, dal rimedio e dall’oggetto della lite. La cosa giudicata è collegata all’esecutività, ma non coincide con essa.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.