Personalità giuridica
La personalità giuridica indica il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, della qualità di titolare di diritti e obblighi. Le persone fisiche ne sono dotate; persone giuridiche come associazioni, fondazioni e società la acquistano quando la legge lo prevede. In Svizzera rileva nel diritto privato, pubblico e processuale: incide su proprietà, contratti, responsabilità, azioni giudiziarie e obblighi regolatori. Va distinta dalla capacità di agire, ossia dall’idoneità a esercitare validamente diritti mediante i propri atti. Alcuni enti possono avere capacità procedurale o amministrativa limitata senza godere di piena personalità giuridica.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.