Glossario / Diritto delle obbligazioni

Danni liquidati contrattualmente

I danni liquidati contrattualmente fissano in anticipo l’importo dovuto per una determinata violazione. Nella prassi svizzera tali clausole sono spesso valutate secondo le regole sulla clausola penale, salvo che risultino chiaramente una stima seria del danno prevedibile. Servono a facilitare la prova e ripartire il rischio: il creditore non deve dimostrare l’importo preciso del danno e il debitore conosce l’esposizione economica. Se la clausola appare punitiva o eccessiva, può essere trattata come penale e ridotta. La redazione è essenziale.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.