Gestione d’affari senza mandato
La gestione d’affari senza mandato riguarda l’intervento volontario negli affari di un’altra persona senza autorizzazione. Nel diritto svizzero costituisce una fonte autonoma di obbligazioni. Il gestore deve agire nell’interesse presumibile del dominus, con la diligenza dovuta, informarlo quando possibile e rendere conto dei vantaggi ottenuti. Se l’intervento era giustificato, può chiedere il rimborso delle spese necessarie o utili. Se era inopportuno o contrario agli interessi del dominus, può sorgere responsabilità.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.