Glossario / Procedura penale

Difesa obbligatoria

La difesa obbligatoria significa che il procedimento penale non può proseguire senza un difensore dell’imputato. Nel diritto svizzero è richiesta in situazioni gravi o delicate, ad esempio quando è prevedibile una pena detentiva rilevante, in caso di detenzione prolungata, incapacità di difendersi adeguatamente o forme procedurali particolari. Se l’imputato non nomina un difensore, l’autorità deve assicurare la rappresentanza, spesso mediante difesa d’ufficio. La finalità è garantire equità, parità delle armi e accertamento affidabile.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.