Zona di protezione della natura
Le zone di protezione della natura limitano l’uso di suolo o acque per salvaguardare habitat, specie, elementi geologici, paesaggi o reti ecologiche. In Svizzera la protezione può derivare da inventari federali, strumenti pianificatori cantonali o comunali, decisioni di protezione o accordi contrattuali. Gli effetti possono includere limiti edificatori, regole di accesso, condizioni di gestione agricola, obblighi di manutenzione o divieti di disturbo. La designazione va coordinata con pianificazione del territorio, garanzia della proprietà e altri interessi pubblici. Restrizioni particolarmente incisive possono sollevare questioni d’indennizzo.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.