Novazione
Estinzione di un’obbligazione esistente mediante sostituzione con una nuova, normalmente richiedendo volontà chiara.
La novazione sostituisce un’obbligazione esistente con una nuova e fa estinguere il debito originario. Nel diritto svizzero non si presume facilmente: le parti devono manifestare chiaramente la volontà di sostituire l’obbligazione, non solo di modificarne le condizioni, rinviare il pagamento o riconoscere un saldo. La novazione può incidere su garanzie, prescrizione, eccezioni e diritti accessori. Va distinta da cessione, assunzione di debito, modifica contrattuale, transazione e rifinanziamento, che spesso conservano parte del rapporto originario.