Glossario / Diritto delle obbligazioni

Novazione

La novazione sostituisce un’obbligazione esistente con una nuova e fa estinguere il debito originario. Nel diritto svizzero non si presume facilmente: le parti devono manifestare chiaramente la volontà di sostituire l’obbligazione, non solo di modificarne le condizioni, rinviare il pagamento o riconoscere un saldo. La novazione può incidere su garanzie, prescrizione, eccezioni e diritti accessori. Va distinta da cessione, assunzione di debito, modifica contrattuale, transazione e rifinanziamento, che spesso conservano parte del rapporto originario.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.