Difesa d’ufficio
La difesa d’ufficio è nominata dall’autorità svizzera competente quando sussistono le condizioni legali per la rappresentanza e l’imputato non ha un difensore di fiducia, oppure quando una difesa effettiva non sarebbe altrimenti garantita. Ricorre spesso nei casi di difesa obbligatoria o di mancanza di mezzi. Il difensore nominato ha gli stessi doveri professionali di quello privato e rappresenta l’imputato, non lo Stato. I costi possono essere anticipati pubblicamente e recuperati secondo esito e situazione economica.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.