Glossario / Procedura penale

Difesa d’ufficio

La difesa d’ufficio è nominata dall’autorità svizzera competente quando sussistono le condizioni legali per la rappresentanza e l’imputato non ha un difensore di fiducia, oppure quando una difesa effettiva non sarebbe altrimenti garantita. Ricorre spesso nei casi di difesa obbligatoria o di mancanza di mezzi. Il difensore nominato ha gli stessi doveri professionali di quello privato e rappresenta l’imputato, non lo Stato. I costi possono essere anticipati pubblicamente e recuperati secondo esito e situazione economica.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.