Reato omissivo
La responsabilità penale può derivare non solo da un’azione, ma anche da un’omissione. Il diritto svizzero distingue i reati omissivi propri, in cui la legge punisce direttamente il non agire, dai reati omissivi impropri, in cui una persona in posizione di garante non impedisce un risultato come una lesione o la morte. Occorrono possibilità di agire, dovere giuridico, nesso imputabile tra omissione e risultato e dolo o negligenza richiesti. L’estensione del dovere è decisiva.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.