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Ordine pubblico

Una clausola di salvaguardia che permette di escludere diritto o decisioni estere incompatibili con valori fondamentali svizzeri.

Nel diritto internazionale privato, l’ordine pubblico è una riserva eccezionale. Un’autorità svizzera può rifiutare l’applicazione di una legge straniera, oppure il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione estera, se il risultato sarebbe manifestamente incompatibile con principi fondamentali dell’ordinamento svizzero. Non basta una semplice differenza tra sistemi giuridici. La nozione tutela garanzie procedurali essenziali, uguaglianza, diritti della personalità e principi costituzionali di base, preservando al contempo prevedibilità e cooperazione internazionale.

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