Carenze organizzative
Nel diritto societario svizzero vi è una carenza organizzativa quando una persona giuridica manca di un organo prescritto, come consiglio di amministrazione, gerenza o ufficio di revisione, oppure quando tale organo è costituito in modo irregolare o non può agire. L’ufficio del registro di commercio o persone interessate possono avviare una procedura di regolarizzazione. Se il difetto non viene eliminato, il giudice può fissare un termine, nominare l’organo mancante o, nei casi gravi, sciogliere l’ente. Il tema è rilevante per SA, Sagl e altre entità iscritte.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.