Ripetibili
Nel processo civile svizzero, le ripetibili sono l’indennità che una parte deve versare all’altra per le spese necessarie di causa, in particolare gli onorari d’avvocato recuperabili. Sono distinte dalle spese giudiziarie dovute allo Stato. L’importo è di regola determinato secondo tariffe cantonali o criteri processuali e non coincide necessariamente con quanto pattuito con il legale. In caso di soccombenza parziale, spese inutili o circostanze particolari, il giudice può ripartirle o ridurle.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.