Ripetibili
Le ripetibili indennizzano la parte vincente per gli onorari d’avvocato recuperabili e le spese necessarie.
Nel processo civile svizzero, le ripetibili sono l’indennità che una parte deve versare all’altra per le spese necessarie di causa, in particolare gli onorari d’avvocato recuperabili. Sono distinte dalle spese giudiziarie dovute allo Stato. L’importo è di regola determinato secondo tariffe cantonali o criteri processuali e non coincide necessariamente con quanto pattuito con il legale. In caso di soccombenza parziale, spese inutili o circostanze particolari, il giudice può ripartirle o ridurle.