Glossario / Diritto della proprietà intellettuale

Brevetto

In Svizzera i brevetti proteggono invenzioni tecniche che siano nuove, implicano un’attività inventiva e siano applicabili industrialmente. Il titolare può vietare a terzi di produrre, usare, vendere o importare l’invenzione protetta senza autorizzazione. La protezione richiede di norma un deposito tramite vie nazionali o internazionali, e l’ambito è definito dalle rivendicazioni. Non ogni materia è brevettabile; valgono esclusioni e limiti etici. I brevetti sono essenziali in farmaceutica, ingegneria, tecnologie mediche e invenzioni software con contributo tecnico.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.