Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Diritto di pegno

Il diritto di pegno è una garanzia reale costituita su un bene per garantire un credito. Se il debitore non adempie, il creditore pignoratizio può chiedere il realizzo del bene secondo le regole esecutive, di regola con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Il diritto svizzero distingue pegni mobiliari, pegni su crediti o titoli e pegni immobiliari, ciascuno con requisiti propri di costituzione, pubblicità e realizzo. Normalmente il pegno è accessorio al credito garantito, salvo regole speciali.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.