Realizzazione del pegno
La realizzazione del pegno consiste nel vendere o liquidare la garanzia per pagare il creditore garantito sul ricavo.
La realizzazione del pegno trasforma in denaro l’oggetto dato in garanzia quando il debito garantito non è pagato. In Svizzera può avvenire nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, nel fallimento o tramite meccanismi contrattuali validi quando ammessi. Devono essere rispettati i diritti del costituente, il rango dei crediti garantiti e gli interessi di terzi. Il ricavo copre innanzitutto costi e credito garantito; l’eventuale eccedenza è restituita o ripartita. La nozione comprende beni mobili e diritti costituiti in pegno.