Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Pegno manuale

Il pegno manuale garantisce un credito ponendo un bene mobile sotto il controllo del creditore o di un terzo. Nel diritto svizzero il costituente deve di regola essere privato del possesso esclusivo, poiché per molti pegni mobiliari la pubblicità deriva dal possesso e non da un registro. Il debitore resta proprietario, ma non può disporre liberamente del bene a danno della garanzia. In caso di mancato pagamento, il pegno viene realizzato secondo la procedura applicabile. Valgono regole speciali per titoli, crediti e rapporti commerciali.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.