Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Protezione del possesso

La protezione del possesso tutela il potere di fatto su una cosa contro ingerenze illecite. Nel diritto svizzero il possessore può reagire contro spoglio o turbativa senza dover prima provare la proprietà. La funzione è preservare la pace giuridica e scoraggiare mutamenti di possesso con vie di fatto. I rimedi possono comprendere restituzione, cessazione della turbativa e misure provvisionali; agire rapidamente è spesso decisivo. Il possesso è distinto dalla proprietà: anche conduttore, comodatario o possessore illegittimo possono essere protetti verso terzi.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.