Divieto di diniego di giustizia
Il divieto di diniego di giustizia tutela l’accesso a una protezione giuridica effettiva. Nel diritto pubblico svizzero comprende il diniego formale, quando un’autorità competente rifiuta di decidere, e il diniego ritardato o materiale, quando resta inattiva o conduce il procedimento in modo talmente carente da impedire l’esercizio dei diritti. Il principio non garantisce l’esito favorevole nel merito, ma richiede l’esame delle domande ammissibili e una decisione quando il diritto la prevede. I rimedi possono imporre di agire.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.