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Obbligo di prospetto

L’obbligo di prospetto impone informazioni approvate per offerte pubbliche di valori mobiliari o ammissioni alla negoziazione, salvo esenzioni.

Il prospetto fornisce agli investitori informazioni essenziali sull’emittente, sui valori mobiliari e sui rischi di un’offerta o di un’ammissione alla negoziazione. Nel diritto svizzero dei servizi finanziari, le offerte pubbliche di valori mobiliari e le ammissioni alla negoziazione in una sede di negoziazione richiedono in linea di principio un prospetto, salvo esenzione. Il documento deve spesso essere verificato da un organismo di verifica riconosciuto e deve essere corretto, completo e comprensibile. Informazioni fuorvianti o incomplete possono comportare responsabilità. Nelle operazioni transfrontaliere occorre valutare anche regimi UE o di altri ordinamenti.