Protezione contro il licenziamento
Il diritto svizzero del lavoro si fonda sulla libertà di disdetta, entro i termini di preavviso, le forme speciali e i limiti legali. Un licenziamento può essere abusivo se lede interessi protetti, come diritti della personalità, attività sindacale o buona fede; il rimedio è di norma un’indennità, non la reintegrazione. La disdetta è inoltre vietata o inefficace durante periodi protetti, ad esempio malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare. Licenziamenti collettivi, impiego pubblico e norme antidiscriminatorie possono imporre requisiti ulteriori.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.