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Protezione contro il licenziamento

In Svizzera la protezione contro il licenziamento limita i recessi abusivi o dati in periodo protetto, ma di regola non richiede una causa.

Il diritto svizzero del lavoro si fonda sulla libertà di disdetta, entro i termini di preavviso, le forme speciali e i limiti legali. Un licenziamento può essere abusivo se lede interessi protetti, come diritti della personalità, attività sindacale o buona fede; il rimedio è di norma un’indennità, non la reintegrazione. La disdetta è inoltre vietata o inefficace durante periodi protetti, ad esempio malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare. Licenziamenti collettivi, impiego pubblico e norme antidiscriminatorie possono imporre requisiti ulteriori.

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