Pubblica fede del registro fondiario
Nel diritto reale svizzero, il registro fondiario attribuisce ai diritti iscritti una particolare efficacia probatoria e di affidamento. Chi acquista in buona fede un diritto reale fondandosi su un’iscrizione è di regola protetto, anche se l’iscrizione non rispecchia la situazione giuridica materiale. Il principio favorisce la sicurezza delle transazioni immobiliari. Non protegge la mala fede, la grave negligenza o circostanze esterne al registro che l’acquirente doveva considerare. La rettifica resta possibile nei confronti di persone non protette.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.