Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Pubblica fede del registro fondiario

Nel diritto reale svizzero, il registro fondiario attribuisce ai diritti iscritti una particolare efficacia probatoria e di affidamento. Chi acquista in buona fede un diritto reale fondandosi su un’iscrizione è di regola protetto, anche se l’iscrizione non rispecchia la situazione giuridica materiale. Il principio favorisce la sicurezza delle transazioni immobiliari. Non protegge la mala fede, la grave negligenza o circostanze esterne al registro che l’acquirente doveva considerare. La rettifica resta possibile nei confronti di persone non protette.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.