Glossario / Diritto dei beni e fondiario (avanzato)

Diritto di compera

Il diritto di compera, simile a un’opzione d’acquisto, consente al titolare di acquistare il bene esercitando il diritto entro il termine e alle condizioni concordate. Diversamente dalla prelazione, non presuppone che il proprietario venda prima a un terzo. Nella prassi immobiliare svizzera occorre disciplinare con precisione prezzo, durata, oggetto e modalità di esercizio. Per i fondi, forma prescritta e annotazione nel registro fondiario sono importanti per l’opponibilità a successivi proprietari e per la certezza probatoria.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.