Realizzazione degli attivi
Nel diritto svizzero dell’esecuzione e del fallimento, la realizzazione consiste nel vendere o trasformare in denaro beni pignorati, dati in pegno o appartenenti alla massa fallimentare. Può avvenire mediante asta, vendita a trattative private se ammessa, oppure incasso di crediti. L’ufficio competente deve preservare il valore, rispettare i diritti di terzi e osservare le garanzie procedurali. Il ricavo, dedotti costi e diritti garantiti, è destinato alla ripartizione tra i creditori.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.