Duplica
Nella procedura civile svizzera ordinaria, la duplica è il secondo allegato del convenuto quando viene ordinato un secondo scambio di scritti. Essa risponde alla replica, mantiene o adegua la difesa nei limiti procedurali, commenta le allegazioni nuove o precisate e si esprime sulle prove. Poiché fatti e prove tardivi sono ammessi solo in modo limitato, la duplica spesso chiude una fase essenziale di definizione del materiale processuale. Il giudice può poi procedere all’istruzione, all’udienza o alla decisione.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.