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Duplica

La duplica è l’atto del convenuto che risponde alla replica nell’ambito di un secondo scambio di scritti.

Nella procedura civile svizzera ordinaria, la duplica è il secondo allegato del convenuto quando viene ordinato un secondo scambio di scritti. Essa risponde alla replica, mantiene o adegua la difesa nei limiti procedurali, commenta le allegazioni nuove o precisate e si esprime sulle prove. Poiché fatti e prove tardivi sono ammessi solo in modo limitato, la duplica spesso chiude una fase essenziale di definizione del materiale processuale. Il giudice può poi procedere all’istruzione, all’udienza o alla decisione.

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