Rinvio nel diritto internazionale privato
Il rinvio sorge quando le norme di conflitto del foro designano un diritto straniero e occorre stabilire se il richiamo riguardi solo le norme materiali oppure anche le norme straniere di conflitto. Se queste rinviano al diritto del foro si parla di rinvio indietro; se rinviano a un terzo ordinamento, di rinvio oltre. Nel diritto internazionale privato svizzero il rinvio è accolto in modo selettivo, tenendo conto di prevedibilità, aspettative delle parti e funzione del criterio di collegamento. È rilevante soprattutto in materia di stato, famiglia e successioni.
Definito nella legge
Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.
Discussi nelle decisioni
Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.